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L'assenso del difensore d’ufficio per l'elezione di domicilio

pubblicata il 31/07/2017

 

Diamo diffusione del documento elaborato dall'Osservatorio Difesa d'Ufficio "Paola Rebecchi", consultabile anche sul sito dell'Unione.

 

L’art. 1 co. 24 della Legge 23 giugno 2017 n. 103 (cd. Riforma Orlando) introduce all’art. 162 c.p.p. il seguente comma 4-bis: l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario.

Tra le tante ombre di questa Riforma, si tratta senz’altro di una previsione positiva, voluta dall’Unione delle Camere Penali Italiane: la norma, infatti, era già stata inserita nell’articolato della proposta di riforma della Difesa d’ufficio formulata da UCPI e CNF che costituì la base del decreto legislativo 30 gennaio 2015, n. 6.

Proprio l’abbandono – nel cammino che ha portato all’approvazione della riforma sulla difesa d’ufficio – di tale previsione, avevano spinto il nostro Osservatorio ad individuare, tra le criticità residue della materia, la diffusa prassi della elezione di domicilio forzata presso il difensore d’ufficio, che dava vita al fenomeno della “falsa reperibilità” dell’imputato e che, fra l’altro, consentiva di procedere in assenza dello stesso ex art. 420-bis, comma 2, c.p.p. (come segnalavamo in un nostro documento dello scorso mese di aprile, a commento della sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 9 febbraio 2017).

La normativa previgente (seppur criticata da più parti e oggetto anche del sindacato di costituzionalità) aveva l’effetto di introdurre un meccanismo presuntivo, che prescindeva ampiamente da ogni indagine circa la effettiva conoscenza del processo penale a scapito di quegli indagati, per lo più stranieri e senza fissa dimora, che – dopo essere stati “invitati” ad eleggere domicilio presso lo studio del difensore d’ufficio – non avevano più alcuna notizia del procedimento penale a loro carico (anche perché, il più delle volte, il difensore di ufficio non aveva alcuna concreta possibilità di reperire un qualche recapito ove poter avere un contatto con l’assistito).

Sul punto la nuova norma dovrebbe finalmente sgomberare il campo da tali storture, segnando un ulteriore passo in avanti verso una difesa (d’ufficio) effettiva, che presuppone necessariamente, da un lato, la conoscenza -effettiva, appunto- in capo all’interessato del procedimento a suo carico e dei suoi sviluppi e, dall’altro, deve consentire un contatto diretto tra il difensore d’ufficio e la parte assistita (superando così un’ulteriore e inaccettabile differenza con la difesa fiduciaria).

Questa è la chiara ed inequivoca volontà del legislatore, che la genesi della norma consente di individuare senza alcun possibile dubbio interpretativo.

Spetta ora a noi, quando assumiamo la veste di difensori d’ufficio, vigilare affinché la nuova norma trovi applicazione effettiva nella quotidiana prassi giudiziaria, evitando il ricorso a (nuove e diverse) prassi distorsive, che finirebbero per svuotare di significato la novella legislativa.

Alcune annotazioni e riflessioni meritano allora di essere qui condivise, a beneficio di tutti, vista l’ormai imminente entrata in vigore della Riforma Orlando.

La ratio del nuovo art. 162 co. 4-bis c.p.p., come detto, è quella di consentire la effettiva conoscenza del procedimento penale, evitando che il meccanismo della (forzata) elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio diventi una vuota presunzione di conoscenza del procedimento stesso, rimettendo al difensore d’ufficio indicato come domiciliatario la determinazione se acconsentire o meno a tale elezione (con ciò che ne consegue sul piano della disciplina del procedimento in assenza).

La prima osservazione che va fatta è che l’assenso del difensore d’ufficio domiciliatario deve essere raccolto / accertato da parte dell’Autorità procedente, senza alcuna possibilità di ricorrere ad alcun meccanismo presuntivo: l’assenso, pertanto, deve essere espresso ed accertato.

Sulle concrete modalità di accertamento e documentazione dell’assenso non si ritiene di dover fornire indicazioni precise, rimettendosi sul punto anche ad eventuali prassi e/o protocolli che le Camere Penali territoriali potranno sottoscrivere con l’Autorità Giudiziaria: se, da un lato, il tenore letterale della norma esclude che l’assenso debba necessariamente pervenire in forma scritta, dall’altro, deve escludersi il ricorso a qualsivoglia pratica che possa in qualche modo introdurre meccanismi presuntivi che prescindano dall’effettivo accertamento dell’espresso assenso da parte del difensore domiciliatario.

La seconda serie di osservazioni che va fatta riguarda, sotto altro profilo, le conseguenze procedimentali del mancato assenso da parte del difensore d’ufficio domiciliatario.

Affinché la ratio della nuova previsione trovi riscontro, occorre infatti affermare che il mancato assenso da parte del difensore d’ufficio domiciliatario deve comportare la necessità di ricorrere alla procedura ordinaria di notificazione ex artt. 157 e 159 c.p.p., senza possibilità di ricorrere al meccanismo dell’art. 161 co. 4 c.p.p., che finirebbe per svuotare di ogni effettiva portata applicativa la nuova disciplina.

Se il mancato assenso del difensore d’ufficio domiciliatario comportasse “soltanto” la conseguenza che le successive notifiche devono essere fatte comunque al difensore, ai sensi dell’art. 161 co. 4 c.p.p., è evidente che la nuova norma non avrebbe alcuna portata applicativa e innovativa ai fini di garantire la effettiva conoscenza del procedimento da parte dell’interessato.

L’Osservatorio Difesa d’Ufficio, pertanto, nel salutare con grande favore la introduzione della novella legislativa, invita tutte le Camere Penali territoriali a vigilare ed i singoli difensori d’ufficio a rivendicare con forza la porta innovativa della nuova norma e la sua rigorosa applicazione, affinché una conquista di civiltà giuridica non venga svuotata di significato nella quotidiana prassi giudiziaria.

Roma, 31 Luglio 2017

Osservatorio Difesa D'Ufficio "Paola Rebecchi"

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